Art. 369 c.p.c. Deposito del ricorso

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il ricorso è depositato, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.(171)(173)

2. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.(173)

Testo in vigore dal 28 febbraio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 35, comma 6) che “Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”;
- (con l’art. 35, comma 5) che “Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 369 c.p.c. disciplina il deposito del ricorso per cassazione, cioè l’adempimento con cui, dopo la notificazione alle controparti, il ricorrente porta l’atto e i documenti essenziali nella disponibilità della Corte. La norma prevede un termine breve e una sanzione rigorosa, l’improcedibilità, perché il giudizio di legittimità si svolge in larga parte sulla base degli atti depositati dalle parti e la Corte deve poter verificare subito la tempestività dell’impugnazione e i presupposti del suo esame. Si tratta, come osservano le Sezioni Unite, di un’attività elementare richiesta da esigenze obiettive di gestione del processo di cassazione.

Il testo è stato modificato più volte: dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793 (n. 1), dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (n. 4, esteso a contratti e accordi collettivi) e, da ultimo, dall’art. 3, comma 27, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Quest’ultimo ha eliminato il riferimento al deposito «nella cancelleria della corte», in coerenza con il deposito telematico, e ha abrogato il terzo comma, che imponeva di chiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice di merito. Le modifiche si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.

Contenuto della disposizione

  • Termine (primo comma): il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
  • Documenti da depositare (secondo comma), sempre a pena di improcedibilità:
    • il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (n. 1);
    • la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, con la relazione di notificazione se questa è avvenuta, salvo i casi degli artt. 367 e 368 c.p.c.; per il regolamento di giurisdizione, la copia dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto (n. 2);
    • la procura speciale, se conferita con atto separato (n. 3);
    • gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (n. 4).
  • Rilievo: l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio ed è dichiarata, di regola, in camera di consiglio, anche con la proposta di definizione accelerata dell’art. 380-bis c.p.c.

Profili applicativi

La relata di notificazione della sentenza. È la fonte principale del contenzioso. Se il ricorrente dichiara che la sentenza gli è stata notificata, quella dichiarazione attesta un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e, per il principio di autoresponsabilità, gli impone di depositare nel termine la copia della sentenza con la relata (o, per la notifica via PEC, le copie dei messaggi di spedizione e ricezione). L’omissione non può essere recuperata con una produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c. L’improcedibilità è esclusa solo se la relata sia comunque nella disponibilità della Corte perché depositata dal controricorrente nel suo termine, o presente nel fascicolo d’ufficio, oppure se la tempestività del ricorso risulti in modo certo dal raffronto tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso, entro il termine breve calcolato dalla pubblicazione.

Copia autentica. Anche in assenza di notificazione della sentenza, la mancata produzione tempestiva della copia autentica del provvedimento impugnato comporta l’improcedibilità senza possibilità di sanatoria.

Prova della notifica del ricorso. Poiché il termine di venti giorni decorre dall’ultima notificazione, il ricorrente deve depositare la prova della notifica del ricorso (per la PEC, le ricevute di accettazione e consegna): in mancanza la Corte non può verificare la tempestività del deposito e il ricorso è improcedibile.

Atti e documenti (n. 4). L’onere completa quello dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve indicare gli atti su cui si fonda ciascun motivo e depositarli o segnalarne la collocazione nei fascicoli di merito.

Errori frequenti. Dichiarare la sentenza “notificata” e depositarne solo la copia conforme; depositare la sentenza notificata come titolo esecutivo alla parte personalmente, anziché quella notificata al difensore ai fini del termine breve; dimenticare le ricevute PEC della notifica del ricorso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 maggio 2017, n. 10648: la condizione di procedibilità costituita dalla produzione della relata di notifica della sentenza impugnata è soddisfatta anche quando il documento sia depositato dal controricorrente o sia ritualmente presente nel fascicolo d’ufficio.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2022, n. 21349: la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso, quale manifestazione di autoresponsabilità, fa sorgere l’onere di depositarne copia con la relata, o con i messaggi PEC, nel termine dell’art. 369 c.p.c., senza possibilità di recupero tramite l’art. 372 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1° ottobre 2026, n. 26051: il ricorrente che ha dichiarato la notificazione della sentenza e deposita la sola copia autentica priva di relata incorre nell’improcedibilità, se la relata non è prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370 c.p.c. e la tempestività non è altrimenti verificabile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 ottobre 2026, n. 26298: la Corte dà continuità al principio per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione impegna il ricorrente al deposito della relata; in mancanza, anche se il ricorso indica la sentenza come “notificata”, il ricorso è improcedibile.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 24 settembre 2026, n. 25773: il mancato deposito tempestivo della copia autentica del provvedimento impugnato comporta l’improcedibilità del ricorso senza possibilità di sanatoria.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 agosto 2026, n. 24780: in mancanza della prova della notifica del ricorso non è possibile verificare la tempestività del deposito nel termine di venti giorni, e il ricorso è improcedibile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. interlocutoria 3 ottobre 2026, n. 26157: la Corte ha rimesso alla pubblica udienza, per il rilievo nomofilattico, la questione dell’applicabilità dell’art. 369 c.p.c. quando il ricorrente attesta la notificazione della sentenza ma la documentazione prodotta mostra una notifica diversa, eseguita alla parte personalmente come titolo esecutivo.

Rapporti con altre norme

L’art. 369 c.p.c. presuppone gli artt. 325 e 326 c.p.c. sui termini di impugnazione e l’art. 366 c.p.c. sul contenuto del ricorso, di cui il n. 4 costituisce il completamento documentale. Il controricorrente deposita i propri atti nei termini dell’art. 370 c.p.c.; l’art. 372 c.p.c. limita la produzione di nuovi documenti. L’improcedibilità è pronunciata ai sensi degli artt. 375, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. e impedisce la riproposizione del ricorso (art. 387 c.p.c.). Le modalità del deposito telematico e dell’attestazione di conformità delle copie sono regolate dagli artt. 196-quater e seguenti disp. att. c.p.c.