Art. 360-bis c.p.c. Inammissibilità del ricorso
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.