Art. 310 c.p.c. Effetti dell’estinzione del processo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’estinzione del processo non estingue l’azione.
2. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
3. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.
4. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.