Art. 310 c.p.c. Effetti dell’estinzione del processo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’estinzione del processo non estingue l’azione.

2. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

3. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

4. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.