Art. 309 c.p.c. Mancata comparizione all’udienza
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’art. 181.
1. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’art. 181.
Testo in vigore dal 1° gennaio 1951
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 309 c.p.c. chiude la sezione dedicata all’estinzione del processo e disciplina l’inattività delle parti che si manifesta con la diserzione dell’udienza. Il processo civile è retto dal principio dell’impulso di parte: se nessuno dei contendenti si presenta, l’ordinamento presume che manchi l’interesse alla prosecuzione e, dopo una seconda occasione, ne trae la conseguenza più radicale, la cancellazione della causa dal ruolo con l’estinzione del giudizio. La norma non detta una disciplina propria, ma rinvia al primo comma dell’art. 181 c.p.c., pensato per la prima udienza, estendendolo a tutte le udienze successive: il meccanismo è dunque identico lungo l’intero corso del processo.
Il testo dell’art. 309 c.p.c. è quello originario del 1942, in vigore dal 1951, ma la portata del rinvio è cambiata con la riforma dell’art. 181 c.p.c. operata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prima di allora la doppia diserzione produceva solo la cancellazione della causa dal ruolo, cui seguiva una fase di quiescenza con onere di riassunzione entro un anno; dal 2008, per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno di quell’anno, la cancellazione è accompagnata dalla dichiarazione di estinzione. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha poi dettato per l’udienza sostituita dal deposito di note scritte una regola parallela nell’art. 127-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Contenuto della disposizione
L’estinzione estingue il processo, non il diritto: la domanda può essere riproposta, ma gli atti compiuti perdono efficacia secondo l’art. 310 c.p.c., salve le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le prove raccolte, che restano valutabili come argomenti di prova.
Profili applicativi
Nessuna riassunzione. Dopo la riforma del 2008 la cancellazione prevista dagli artt. 181 e 309 c.p.c. non apre una fase di quiescenza: il processo si estingue e non può essere riassunto. L’errore ricorrente è l’istanza di riassunzione del giudizio dichiarato estinto, che va rigettata. La sola alternativa è riproporre la domanda, con i costi e i rischi di prescrizione e decadenza che ne derivano.
Udienza cartolare. Durante l’emergenza pandemica l’art. 221, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha equiparato il mancato deposito delle note scritte alla mancata comparizione, richiamando l’art. 181 c.p.c. La giurisprudenza ha precisato che il termine per il deposito delle note era ordinatorio: il deposito tardivo, purché avvenuto entro la data dell’udienza sostituita, vale come comparizione e non consente la cancellazione. L’art. 127-ter c.p.c. oggi prevede che, se nessuna parte deposita le note nel termine, il giudice assegni un nuovo termine perentorio o fissi udienza, e che solo la seconda inerzia porti all’estinzione.
Interpretazione dei provvedimenti di rinvio. Quando il provvedimento che fissa la nuova udienza è ambiguo sulle modalità di trattazione, le norme processuali vanno lette in modo da favorire la decisione nel merito; se la parte ha manifestato in modo inequivoco la volontà di proseguire, il giudice deve rinviare per ripristinare il contraddittorio invece di dichiarare l’estinzione.
Pluralità di parti. La diserzione rileva solo se riguarda tutte le parti. Se un litisconsorte compare e precisa le conclusioni, la causa va decisa; per le parti assenti vale la presunzione che abbiano tenuto ferme le conclusioni già rassegnate.
Rito del lavoro. La disciplina dell’inattività delle parti si applica anche alle controversie di lavoro e alle opposizioni a sanzione amministrativa soggette a quel rito, non ostando la specialità del procedimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il rinvio all’art. 181, primo comma, c.p.c. rende le due disposizioni un sistema unitario sulla diserzione dell’udienza, mentre l’art. 290 c.p.c. regola la mancata costituzione dell’attore con esito analogo. L’art. 307 c.p.c. esclude espressamente dalla quiescenza i casi degli artt. 181 e 290 c.p.c.; l’art. 308 c.p.c. prevede il reclamo contro l’ordinanza di estinzione e l’art. 310 c.p.c. ne regola gli effetti. Per l’udienza sostituita dal deposito di note scritte vale l’art. 127-ter c.p.c., che riproduce il meccanismo a due tappe. In appello la mancata comparizione dell’appellante segue il regime speciale dell’improcedibilità ex art. 348 c.p.c., mentre la diserzione di tutte le parti resta regolata dagli artt. 181 e 309 c.p.c. in forza del rinvio dell’art. 359 c.p.c.