Art. 289 c.p.c. Integrazione dei provvedimenti istruttori

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

2. L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.