Art. 287 c.p.c. Casi di correzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.(112)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (112)
La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole ”contro le quali non sia stato proposto appello“.”