Art. 287 c.p.c. Casi di correzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.(112)

Testo in vigore dal 18 novembre 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (112)

La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole ”contro le quali non sia stato proposto appello“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.