Art. 260 c.p.c. Ispezione corporale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

2. All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.