Art. 260 c.p.c. Ispezione corporale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
2. All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.