Art. 258 c.p.c. Ordinanza d’ispezione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione.