Art. 241 c.p.c. Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.