Art. 238 c.p.c. Prestazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

2. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.(82)

Testo in vigore dal 17 ottobre 1996

Note di aggiornamento

Aggiornamento (82)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole ”davanti a Dio e agli uomini“” e “, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole ”religiosa e“”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.