Art. 206 c.p.c. Assistenza delle parti all’assunzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.