Art. 206 c.p.c. Assistenza delle parti all’assunzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
1. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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