Art. 205 c.p.c. Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.