Art. 205 c.p.c. Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.