Art. 134 c.p.c. Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.(178)

2. Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

3. Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.