Art. 132 c.p.c. Contenuto della sentenza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana.

2. Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

3. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.(125)

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Note di aggiornamento

Aggiornamento (125)

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l’art. 58, comma 2) che “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 132 c.p.c. stabilisce il contenuto necessario della sentenza, il provvedimento con cui il giudice decide la causa in tutto o in parte. La norma attua sul piano processuale l’obbligo costituzionale di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, sesto comma, Cost.): la sentenza deve rendere riconoscibili il giudice che l’ha pronunciata, le parti, le domande su cui decide e, soprattutto, le ragioni della decisione, così da consentire il controllo delle parti, dei giudici dell’impugnazione e della collettività.

Il testo vigente, secondo il primo comma, prevede che la sentenza sia pronunciata in nome del popolo italiano e rechi l’intestazione «Repubblica italiana». Il terzo comma, sulla sottoscrizione della sentenza collegiale, è stato sostituito dall’art. 6 della l. 8 agosto 1977, n. 532. La l. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 17), con effetto dal 4 luglio 2009 e con applicazione anche ai giudizi allora pendenti in primo grado, ha sostituito il n. 4, eliminando l’obbligo di esporre lo svolgimento del processo e richiedendo solo la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Contenuto della disposizione

  • Intestazione: la formula «in nome del popolo italiano» e l’intestazione «Repubblica italiana».
  • Indicazione del giudice (n. 1) e delle parti e dei difensori (n. 2), elementi che identificano il provvedimento e i soggetti vincolati dal giudicato.
  • Conclusioni del pubblico ministero e delle parti (n. 3), che delimitano il thema decidendum.
  • Motivazione (n. 4): concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; l’art. 118 disp. att. c.p.c. ne precisa il contenuto, consentendo il riferimento a precedenti conformi.
  • Dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione (n. 5).
  • Sentenza collegiale: è sottoscritta dal presidente e dall’estensore; in caso di morte o impedimento del presidente firma il componente più anziano, se è impedito l’estensore basta la firma del presidente, purché l’impedimento sia menzionato prima della sottoscrizione.

Profili applicativi

Il vizio di motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: la sentenza è nulla per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. solo in caso di mancanza grafica della motivazione, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e incomprensibile. La semplice insufficienza non è più censurabile. La motivazione è apparente quando, pur esistendo materialmente, non rende percepibile il ragionamento seguito, per esempio perché si limita a formule di stile.

Motivazione per relationem. Il rinvio alla sentenza di primo grado, alla consulenza tecnica o ad altri atti è legittimo se il giudice ne compie un esame critico e formula conclusioni proprie; non lo è la mera adesione acritica, che equivale a mancanza di motivazione.

Conclusioni e svolgimento del processo. L’omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni è una mera irregolarità, salvo che abbia inciso in concreto sulla decisione, traducendosi in omessa pronuncia o in difetto di motivazione su punti decisivi. Dopo la riforma del 2009 non è più necessaria la parte descrittiva dello svolgimento del processo.

Sottoscrizione. Solo la mancanza della sottoscrizione rende la sentenza inesistente (art. 161, secondo comma, c.p.c.), perché il documento non è riferibile a un giudice; gli altri vizi, compresi quelli relativi alla costituzione del giudice, sono motivi di nullità che si convertono in motivi di impugnazione e vanno fatti valere con i mezzi ordinari.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 aprile 2014, n. 8053: il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia che attiene all’esistenza della motivazione, risultante dal testo della sentenza, cioè mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 giugno 2026, n. 19707: non vi è motivazione per relationem in senso deteriore quando il richiamo alla consulenza o alla decisione di primo grado serve al loro esame critico e alla formulazione di conclusioni proprie; esclusa quindi la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 luglio 2026, n. 23217: la mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni è di norma una mera irregolarità, rilevante solo se ha inciso sull’attività del giudice; chi denuncia la nullità deve indicare il pregiudizio concreto subito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 7 dicembre 2022, n. 35947: dopo la l. n. 69 del 2009 il giudice è esonerato dall’esporre lo svolgimento del processo; la sentenza concisa che dà conto delle ragioni del rigetto rispetta l’art. 132, n. 4, c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 dicembre 2025, n. 34901: solo la mancanza di sottoscrizione sottrae la sentenza al principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame; i vizi relativi alla costituzione del giudice ricadono negli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c. e vanno fatti valere con i mezzi di impugnazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 132 c.p.c. va letto con l’art. 111, sesto comma, Cost. e con l’art. 118 disp. att. c.p.c. sulla motivazione. La pubblicazione è regolata dall’art. 133 c.p.c., la forma degli altri provvedimenti dagli artt. 131, 134 e 135 c.p.c. Le conseguenze dei vizi sono disciplinate dagli artt. 156, 158 e 161 c.p.c.; la correzione degli errori materiali dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Il vizio di motivazione si fa valere in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., distinto dall’omesso esame di un fatto decisivo (n. 5); nel rito del lavoro e nella decisione a seguito di discussione orale operano gli artt. 281-sexies e 429 c.p.c.