Art. 130 c.p.c. Redazione del processo verbale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.