Art. 130 c.p.c. Redazione del processo verbale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.