Art. 127-ter c.p.c. Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

2. (178)

3. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.(178)

4. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

5. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

6. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

7. (178)(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, commi 2, 3 e 4) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 2) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023”;
- (con l’art. 35, comma 3) che “Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 127-ter c.p.c., collocato nella sezione dedicata alle udienze, disciplina la cosiddetta trattazione scritta: la sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte. La norma stabilizza nel codice un modello nato nella legislazione emergenziale della pandemia (art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34) e risponde a esigenze di efficienza: evitare udienze di mero rinvio o di sola precisazione di istanze, nelle quali la presenza fisica non aggiunge nulla al contraddittorio.

L’articolo è stato introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e, per espressa previsione dell’art. 35 dello stesso decreto, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha effetto dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti davanti al tribunale, alla corte d’appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace. Il correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con testo in vigore dal 26 novembre 2024, ha aggiunto tre regole: il divieto di sostituzione quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice; l’obbligo di revocare la sostituzione e fissare l’udienza pubblica se, nel caso dell’art. 128 c.p.c., una parte si oppone; la finzione di lettura in udienza del provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine.

Contenuto della disposizione

I presupposti sono due. Sul piano oggettivo, l’udienza deve poter essere svolta senza la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice: restano esclusi, per esempio, l’assunzione di testimoni e l’interrogatorio formale. Sul piano negativo, non si può sostituire l’udienza in cui la comparizione personale è prescritta o disposta (si pensi al tentativo di conciliazione nei procedimenti di famiglia).

La sostituzione può essere disposta d’ufficio, anche per un’udienza già fissata, ed è obbligatoria se tutte le parti costituite la chiedono. Il procedimento si articola così:

  • il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note, contenenti le sole istanze e conclusioni;
  • ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice decide nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile; per l’udienza pubblica di discussione (art. 128 c.p.c.) l’opposizione impone la revoca;
  • in caso di urgenza, motivata, i termini possono essere abbreviati;
  • il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per le note.

Il giorno di scadenza del termine vale come data dell’udienza a ogni effetto: da esso decorrono termini e preclusioni collegati all’udienza. Se nessuna parte deposita le note, il giudice assegna un nuovo termine o fissa udienza; la nuova inerzia di tutte le parti comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo, in parallelo con gli artt. 181 e 309 c.p.c.

Profili applicativi

Il mancato deposito delle note equivale a mancata comparizione. In appello, la sua ripetizione a due udienze consecutive conduce all’improcedibilità ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c.; in primo grado all’estinzione. Il difensore deve quindi trattare la scadenza come una vera udienza, presidiandola anche con note di mero rinvio.

Il termine assegnato con l’indicazione di un orario va inteso entro l’orario di apertura della cancelleria del giorno di scadenza. L’opposizione alla sostituzione non è soggetta a un termine perentorio, sicché il giudice non può dichiararla tardiva per il solo decorso dei cinque giorni. Quanto al contenuto, la formula legale delle “sole istanze e conclusioni” non impedisce di svolgere argomenti difensivi quando la trattazione scritta sostituisce un’udienza di discussione; se emergono questioni nuove, il giudice deve ripristinare il contraddittorio, anche fissando un’udienza.

Occorre infine verificare il regime temporale: le modifiche del 2024 non si applicano indistintamente ai giudizi già introdotti, e la giurisprudenza ne ha escluso l’applicazione a impugnazioni proposte prima della loro entrata in vigore.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 giugno 2025, n. 17603: nel rito del lavoro è ammissibile sostituire l’udienza con il deposito di difese scritte quando la struttura e la funzione del procedimento lo consentono, poiché la pubblicità dell’udienza non è un principio assoluto, purché siano garantiti il diritto di difesa e la parità delle parti, anche senza lettura del dispositivo in loro presenza; il termine giudiziale fissato con indicazione dell’orario si intende riferito all’orario di apertura della cancelleria, sicché è tempestivo il deposito delle note avvenuto nel giorno di scadenza, in orario di apertura, anche dopo l’ora indicata.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 21 settembre 2026, n. 25645: l’art. 127-ter c.p.c. qualifica come perentorio solo il termine per il deposito delle note, non quello di cinque giorni per opporsi alla sostituzione né quello per la decisione del giudice; è quindi illegittimo respingere come tardiva la richiesta di discussione orale, specie se formulata dopo la costituzione tardiva dell’appellato; la novella del 2024 non si applicava a un appello depositato prima del 26 novembre 2024.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 6 giugno 2026, n. 18252: la Corte ha confermato la dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione pronunciata ai sensi dell’art. 348, secondo comma, c.p.c. dopo che gli impugnanti, regolarmente avvisati, non avevano depositato le note scritte per due udienze consecutive sostituite dalla trattazione scritta, osservando che le loro ragioni avrebbero potuto essere esposte proprio nelle note.
  • Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2026, n. 20214: nel giudizio d’appello successivo alla riforma del 2022 la trattazione scritta della fase decisoria non viola gli artt. 24 e 111 Cost. né l’art. 6 CEDU, perché il contraddittorio è assicurato dallo scambio di difese scritte e non esiste un diritto indefettibile alla discussione orale; la conferma si trae anche dalla facoltà di opposizione prevista dall’art. 127-ter c.p.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 127-ter c.p.c. forma un sistema con l’art. 127 c.p.c., che consente al giudice di scegliere la forma dell’udienza, e con l’art. 127-bis c.p.c. sull’udienza mediante collegamenti audiovisivi; l’art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. ne regola gli aspetti tecnici. Il rinvio all’art. 128 c.p.c. tutela la pubblicità dell’udienza di discussione. La disciplina dell’inattività delle parti richiama gli artt. 181, 309 e 348 c.p.c.; la qualificazione del termine come perentorio rinvia all’art. 152 c.p.c. e ai rimedi della rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c. Per la fase decisoria in primo grado e in appello vengono in rilievo gli artt. 189, 275, 281-sexies e 352 c.p.c.