Art. 126 c.p.c. Contenuto del processo verbale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

Testo in vigore dal 19 agosto 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.