Art. 125 c.p.c. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.(134)(178)
2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
3. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (134)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l’art. 25, comma 5) che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 125 c.p.c. detta il contenuto minimo e la regola di sottoscrizione degli atti con cui le parti si rivolgono al giudice o alla controparte: citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto. La norma, collocata tra le disposizioni generali sugli atti processuali, assicura che ogni atto di parte sia riconoscibile nel suo autore, nel suo destinatario e nel suo oggetto, così da consentire al giudice di decidere e all’avversario di difendersi. La sottoscrizione è lo strumento che imputa l’atto a chi ne assume la paternità e la responsabilità.
Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è frutto di numerosi interventi. Il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto l’obbligo per il difensore di indicare il proprio codice fiscale; la legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva aggiunto l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax, e il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva poi eliminato il riferimento alla posta certificata. Da ultimo l’art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha soppresso il periodo sul numero di fax, con applicazione ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Mancanza di sottoscrizione. Il difetto di firma del difensore è tradizionalmente ricondotto all’inesistenza dell’atto, ma la giurisprudenza più recente valorizza la possibilità di accertarne comunque la paternità. Per l’atto digitale privo di firma digitale le Sezioni Unite hanno ammesso che la provenienza possa desumersi da elementi univoci, come la notifica dalla casella di posta certificata del difensore e l’attestazione di conformità da lui sottoscritta.
Procura e opposizione a decreto ingiuntivo. La regola del secondo comma si applica agli atti introdotti con citazione, compresa l’opposizione a decreto ingiuntivo: la procura può essere conferita dopo la notifica dell’opposizione, purché prima della costituzione; nei procedimenti a ricorso, invece, la costituzione coincide con il deposito dell’atto e la procura deve esistere a quel momento.
Valore delle dichiarazioni contenute negli atti. Le ammissioni contenute negli scritti difensivi firmati dal solo difensore non sono confessione, ma elementi indiziari; possono valere come confessione giudiziale spontanea solo se l’atto è sottoscritto dalla parte con modalità che rivelino la consapevolezza delle dichiarazioni sfavorevoli.
Errori frequenti. Omettere la firma digitale sull’atto principale confidando nella sola firma della busta di deposito; depositare nei riti a ricorso un atto con procura datata successivamente; dimenticare che per il ricorso per cassazione la specialità della procura impone che essa non sia anteriore al provvedimento impugnato né successiva alla notifica del ricorso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 125 c.p.c. è la norma generale cui si raccordano i requisiti specifici della citazione (art. 163 c.p.c.), del ricorso nel rito del lavoro (art. 414 c.p.c.), del ricorso per cassazione (artt. 365 e 366 c.p.c.) e del precetto (art. 480 c.p.c.). La procura è disciplinata dall’art. 83 c.p.c., che consente di apporla in calce o a margine dell’atto o su documento informatico separato congiunto all’atto. Le conseguenze dei vizi si valutano alla luce degli artt. 156 e 164 c.p.c. Sul valore delle dichiarazioni rese negli scritti difensivi rilevano gli artt. 228 e 229 c.p.c. e l’art. 2730 c.c. Per gli atti telematici vengono in rilievo il codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e le regole tecniche del processo telematico.