Art. 669 c.p. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

3. La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:

4. 1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;

5. 2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.(90)

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Note di aggiornamento

Aggiornamento (90)

La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 38, comma 2) che la somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.