Art. 669-bis c.p. Esercizio molesto dell’accattonaggio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

Testo in vigore dal 17 dicembre 2018

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.