Art. 544-sexies c.p. Confisca e pene accessorie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.

Testo in vigore dal 1° luglio 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.