Art. 544-bis c.p. Uccisione di animali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

2. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Testo in vigore dal 1° luglio 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.