Art. 518 c.p. Pubblicazione della sentenza
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.