Art. 518.2 c.p. Confisca obbligatoria e per equivalente

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 474-bis, secondo e quarto comma.

Testo in vigore dal 29 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.