Art. 517-septies c.p. Commercio di alimenti con segni mendaci

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.

Testo in vigore dal 29 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.