Art. 517-quinquies c.p. Circostanza attenuante

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene previste dagli articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Testo in vigore dal 29 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.