Art. 452-terdecies c.p. Omessa bonifica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Testo in vigore dal 29 maggio 2015

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.