1. Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.
Testo in vigore dal 2 giugno 2026
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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