Art. 412 c.p. Occultamento di cadavere

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.