Art. 407 c.p. Violazione di sepolcro
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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