Art. 407 c.p. Violazione di sepolcro

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.