Art. 403 c.p. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (197)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice”.