Art. 402 c.p. Vilipendio della religione dello Stato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.(171)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.