Art. 402 c.p. Vilipendio della religione dello Stato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.(171)

Testo in vigore dal 30 novembre 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.