Art. 275-septies c.p. Circostanze attenuanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.