Art. 275-novies c.p. Pubblicazione della sentenza di condanna
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.
2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.