Art. 183 c.p. Concorso di cause estintive

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

2. Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

3. Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

4. Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.