Art. 182 c.p. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.