Art. 178 c.p. Riabilitazione

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.