Art. 171 c.p. Morte del reo dopo la condanna
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
1. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it