Art. 171 c.p. Morte del reo dopo la condanna

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.