Art. 55-quinquies Codice Pari Opportunità Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.(9)
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(9)
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(9)
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(9)
5. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(9)
6. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(9)
7. Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.(9)
8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.(9)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”