Art. 55-octies Codice Pari Opportunità Promozione del principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.