Art. 2 Codice Pari Opportunità Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)

1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2013

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.