Art. 2 Codice Pari Opportunità Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5)
1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.