Art. 992 Codice Navigazione Prescrizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.