Art. 982 Codice Navigazione Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante dell’aeromobile soccorritore è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia possibile, l’assistenza delle persone.
2. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.