Art. 931 Codice Navigazione Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all’esercizio della professione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.