Art. 930 Codice Navigazione Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l’esercente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l’esercente, dipendenti dal servizio.(50)

2. Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

Testo in vigore dal 21 marzo 1996

Note di aggiornamento

Aggiornamento (50)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.