Art. 921 Codice Navigazione Indennità nei caso di perdita presunta dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se il contratto di lavoro è considerato risolto ai sensi dell’articolo 915, è dovuta una indennità nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilità della retribuzione.
2. L’indennità è attribuita alle persone indicate nel primo comma dell’articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l’indennità è devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la personale aeronautico.