Art. 920 Codice Navigazione Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un’indennità nella misura stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso.(31)

Testo in vigore dal 1° giugno 1982

Note di aggiornamento

Aggiornamento (31)

La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “ Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.