Art. 904 Codice Navigazione Contenuto del contratto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare:
1) il nome, la paternità e il domicilio del lavoratore;
2) la qualifica e le mansioni;
3) la decorrenza del contratto e, se questo è a tempo determinato, la relativa durata;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) la misura e le modalità della retribuzione;
6) l’indicazione del contratto collettivo, quando esista;
7) la data e il luogo di conclusione del contratto.