Art. 900 Codice Navigazione Idoneità fisica
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell’equipaggio, deve essere effettuata con l’osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l’idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.
2. Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell’articolo 734.