Art. 837 Codice Navigazione Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di perdita o di perdita presunta dell’aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell’ENAC.

2. Se il sinistro si è verificato all’estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l’ultimo aeroporto toccato dall’aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall’autorità consolare del luogo.

3. Nei processi verbali le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l’accertamento degli estremi previsti nell’articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.